MDF San Marco srl
Bolzano - Bessica di Loria (TV)
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Info Bilance

Assistenza tecnica
L’utilizzo degli strumenti di pesatura (BILANCE) richiede da parte dell’utilizzatore la conoscenza delle normative metriche che lo regolamentano, il particolare la verifica periodica disciplinata dal Decreto del Ministro dell’Industria n. 182 del 28/03/2000 e dalla Circolare Ministeriale n. 1253611/2 del 04/06/2001.

Definizione di Verificazione Periodica
La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l’integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Chi è obbligato:
Tutti gli utenti metrici in possesso di strumenti  per pesare che servono per determinare la massa di un corpo:
–  Per transazioni commerciali;
–  Per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo analogo;
–  Per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;
Nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
–  Per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
–  In funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/92.

Chi sono gli Utenti Metrici:
Sono tutti coloro che nella propria attività sono tenuti a far uso, o usano, strumenti metrici per pesare indicati dalla legge, in situazioni in cui la misura deve essere garantita, a tutela delle fede pubblica (vedesi Decreto Legislativo n. 517/92).

Chi esegue la Verificazione Periodica:
–  Le camere di commercio competenti per territorio
–  I laboratori metrologici accreditati dalle camere di commercio

Obblighi dell’Utente Metrico
Il Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000, stabilisce l’obbligo da parte degli utilizzatori metrici, di sottoporre gli strumenti in loro possesso ala verificazione periodica con periodicità triennale per gli strumenti metrici per pesare.
Gli utenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione periodica devono:

a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
b) mantenere l’integrità  della etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui l’art 6, comma 2;
c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è equiparato ad inadempienza all’obbligo della verificazione periodica.
Quanto si deve richiedere la prima volta e successive (periodicità)
Deve essere richiesta entro 60 giorni  dalla data della prima utilizzazione (bilance nuove) per la prima volta e poi con periodicità  triennale per gli strumenti per pesare.

Validità
La validità della verificazione periodica è di 36 mesi (allegato I del Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000).
La scadenza è rilevabile dal contrassegno di colore verde apposto sullo strumento di misura (allegato II del Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000).

Vigilanza
– Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.
– La vigilanza presso gli utenti metrici si esercita ad intervalli casuali e senza preavviso.

Strumenti difettosi – riparati
L’utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica, indipendentemente dalla loro data di scadenza, qualora effettua un aggiustamento, una modifica o una riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico, entro lo stesso giorno di intervento e comunque prima dell’utilizzazione.

Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni di cui all’uso di strumenti metrici per pesare a funzionamento non automatico, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 1.549,37 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 517/92.

Il Decreto Legge 517 del 29 dicembre 1992
obblighi e  sanzioni
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UN PO' DI CHIAREZZA SULL'OMOLOGAZIONE DELLE BILANCE PER USO MEDICO  E SULLA LORO TARATURA.



Le Bilance omologate per uso medico, sono riconoscibili da una lettera M racchiusa in un quadrato verde


Tale omologazione garantisce l'uso degli strumenti per conto terzi.

La classe di precisione
La classe di precisione secondo la norma Europea è in quattro settori.I  II  III   IIII


Simboli
e
= errore max permesso dalla bilancia e può essere = d
d = divisione della bilancia espresso in g, decimali es. 100 g
Max = è la portata massima della bilancia p.es. 150 Kg.

Verifica periodica
La targa relativa alla prima visita periodica è applicata prima di installare lo strumento ( al momento del collaudo eseguito dal produttore), e deve essere ripetuta dopo alcuni anni d'uso. ( a seconda dello Stato, in Italia sono 3 anni ) Tale verifica garantisce la funzionalità e la precisione della misura effettuata che deve essere sempre corrispondente al peso reale misurato.

Precisione
Solo gli strumenti non bollati ad uso interno hanno un'indicazione ini +/- della divisione per orientare l'acquirente.

Certificazione SIT
In base alle norme ISO, a richiesta, gli strumenti che solitamente non sono bollati, possono essere verificati da un centro SIT specializzato nella massa. Tale certificazione non sostituisce l'omologazione.

NEGLI AMBULATORI MEDICI POSSONO ESSERE UTILIZZATE SOLO BILANCE OMOLOGATE


+0039 3804329296

info@mdfsanmarco.itom
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